Separazione e divorzio
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Servizio attivo
Procedura di separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio, effettuata dinanzi l'Ufficiale di Stato civile o attraverso una Negoziazione assistita con accordo stipulato tramite avvocati.
A chi è rivolto
Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, o agli avvocati che redigono l'accordo fra i coniugi e trasmettono lo stesso all'Ufficio di Stato Civile.
Descrizione
Servizio di separazione consensuale e successiva cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio davanti un Ufficiale di Stato civile.
La procedura si applica sia ai matrimoni civili che a quelli concordatari.
I coniugi possono richiedere la separazione o il divorzio presso il comune di residenza di uno dei due coniugi, presso il comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero, esclusivamente nei seguenti casi:
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l’accordo deve essere consensuale e concluso alla presenza di entrambi i coniugi che devono avere trovato un accordo su tutti gli aspetti economici e personali
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in caso di divorzio devono essere trascorsi i seguenti periodi di tempo: 6 mesi in caso di separazione consensuale; 12 mesi in caso di separazione giudiziale.
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non devono esserci figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. La circolare 6/2015 ha chiarito che per figli si intendono i soli figli comuni della coppia e non avuti da altre relazioni
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l'accordo non deve contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale .
La separazione o divorzio presso l'Ufficio di Stato Civile prevede la sottoscrizione di due atti in due momenti diversi. Saranno quindi necessari due appuntamenti ai quali entrambi i coniugi dovranno essere presenti.
Non è prevista la possibilità di delegare o farsi rappresentare tramite procura. L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.
La separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio può avvenire anche con accordo sottoscritto davanti agli avvocati (almeno uno per parte), attraverso l'istituto della negoziazione assistita.
Come fare
La dichiarazione di volontà di separazione consensuale o di divorzio può essere presentata all’ufficio di Stato civile compilando il modulo on line (con accesso SPID o CIE).
Dopo l’invio l’istanza verrà automaticamente protocollata dal sistema ed assegnata al Settore competente.
Può essere, altresì, inoltrata telematicamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Mail: statocivile.matrimoni@comune.siracusa.it
Pec: statocivile.matrimoni@comune.siracusa.legalmail.it
E’ possibile, altresì, concordare un appuntamento con l’ufficio e recarsi, entrambe le parti, presso gli uffici siti in via San Sebastiano, 27 piano I con l’eventuale assistenza di un avvocato.
REDAZIONE DELL'ACCORDO: entrambi i coniugi devono presentarsi insieme per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Durante questo primo appuntamento, verrà fissata la data della conferma dello stesso, non prima che siano trascorsi 30 giorni. La data della conferma inserita nell'atto di accordo non può essere modificata. L'Ufficiale di Stato Civile provvederà d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento.
CONFERMA DELL'ACCORDO: i coniugi devono sottoscrivere un'ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell'accordo. La data di decorrenza della separazione o divorzio sarà quella della sottoscrizione dell'accordo durante il primo appuntamento.
Nel caso in cui entrambi i coniugi o uno di essi non sia presente nella data fissata per la conferma, l'Ufficiale dello Stato Civile redige un atto di non comparizione e il primo accordo non avrà alcun valore. Sarà necessario ripetere eventualmente tutta la procedura.
Cosa serve
Per attivare il servizio occorre:
- Documenti di riconoscimento in corso di validità
Cosa si ottiene
In prima istanza la separazione consensuale; successivamente la definitiva cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio.
Tempi e scadenze
Sin dal giorno successivo al matrimonio è possibile iniziare la procedura di separazione consensuale, la quale avviene in due fasi:
- accordo, sottoscritto dinanzi l’ufficiale di Stato civile;
- conferma, a partire dal 31° giorno successivo all’accorso, ed entro il termine di 6 mesi dallo stesso pena la decadenza della procedura.
Trascorsi almeno 6 mesi dalla separazione, è possibile avviare la procedura di divorzio, ugualmente divisa in due fasi:
- accordo, sottoscritto dinanzi l’ufficiale di Stato civile;
- conferma, a partire dal 31° giorno successivo all’accorso, ed entro il termine di 6 mesi dallo stesso pena la decadenza della procedura.
Nel caso in cui la separazione o il divorzio avvengano con negoziazione assistita, ottenuta l'apposizione del nulla osta o autorizzazione da parte della Procura della Repubblica all'accordo sottoscritto, gli avvocati entro 10 giorni dalla data di notifica dovranno trasmettere l'accordo stipulato all'Ufficio di Stato Civile.
Accedi al servizio
Per la “Dichiarazione di separazione o divorzio” è possibile compilare il modulo on line (con accesso SPID o CIE) al seguente link
Dichiarazione di separazione o divorzioOppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Prenota appuntamentoUffici che erogano il servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Costi
Ognuna delle due procedure necessita del pagamento un contributo di € 16,00 (non si tratta di marca da bollo) da versare nelle casse Comunali tramite PagoPA rilasciato il giorno dell’accordo e la cui ricevuta di pagamento deve essere consegnata il giorno della conferma.
Procedure collegate all'esito
Ufficio separazioni e divorzi – Servizio Stato civile, via San Sebastiano n. 27, piano I.
L’orario di ricevimento è dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, ed il martedì dalle ore 15 alle ore 16,30.
Ulteriori informazioni
Non è possibile effettuare la procedura di separazione o divorzio dinanzi l’Ufficiale di Stato civile se la coppia abbia figli minorenni o con disabilità.
Le parti, congiuntamente, possono richiedere in sede di accorso l’attribuzione di un assegno periodico di separazione o divorzio.
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