Pagare contravvenzioni
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Servizio attivo
La contravvenzione può prevedere il preavviso (sul parabrezza a seguito di accertata infrazione) e il verbale (notifica al proprietario del veicolo).
A chi è rivolto
A coloro che commettono violazioni al Codice della Strada, i quali ne vengono a conoscenza tramite il Preavviso di accertamento che viene lasciato sul parabrezza del veicolo (ad es. sosta irregolare) o tramite il Verbale di violazione al Codice della Strada, che viene notificato al proprietario del veicolo sanzionato.
Descrizione
Il Preavviso di accertamento per violazioni alle norme del Codice della Strada è il classico avviso lasciato sul parabrezza dei veicoli lasciati in sosta irregolare, viene compilato dall'agente di P.M. o Ausiliario del Traffico, nel momento in cui è accertata la violazione in assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo.
Tale preavviso non è un obbligo espressamente previsto dalla normativa, ma una forma di cortesia nei confronti degli utenti che viene ormai adottata da tutte le amministrazioni comunali. Il suo scopo è quello di dare al trasgressore l'opportunità di effettuare il pagamento della sola sanzione prima che venga gravata da ulteriori costi dovuti alle spese procedurali.
Il cittadino può usufruire della riduzione della sanzione effettuando il pagamento entro 5 giorni dalla data del “preavviso” di accertamento della violazione mediante il servizio “PagoPA”.
E’ possibile effettuare l’identificazione della persona che ha effettivamente commesso la violazione nel caso sia prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida.
In caso di mancata identificazione del conducente (quando non vi è stata la constatazione immediata della violazione) all'obbligato responsabile della circolazione del veicolo (proprietario) viene notificato il verbale di contestazione al quale, nel caso la violazione preveda la decurtazione dei punti dalla patente di guida, viene allegato il modulo per comunicare i dati del soggetto che ha commesso la violazione.
Entro 60 giorni dalla notifica, il soggetto deve fornire all'organo di polizia che procede i dati personali e della patente di guida della persona che guidava il veicolo al momento della commessa violazione.
E’ possibile compilare il modello “Comunicazione dati del conducente”.
ATTENZIONE - Il proprietario del veicolo ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S. (sia esso persona fisica o persona giuridica) che omette senza giustificato e documentato motivo di fornire i dati richiesti, è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 126 bis, comma 2, C.d.S..
Come fare
Il pagamento del “preavviso” di accertamento della violazione al Codice della Strada effettuato entro 5 giorni dalla data di emissione dà diritto alla riduzione della sanzione.
Il pagamento del “preavviso” può essere effettuato mediante il servizio “PagoPA”.
E’ possibile anche ricorrere a una qualunque modalità che supporti il sistema “PagoPA” (tabaccherie, ricevitorie, uffici postali, home banking ecc…).
Qualora la violazione preveda la decurtazione di punti dalla patente, occorre effettuare l’identificazione della persona che ha effettivamente commesso la violazione, nei cui confronti va fatta la decurtazione dei punti e la notificazione senza spese del relativo verbale di violazione alle norme del codice della strada.
ATTENZIONE:
Qualora il pagamento del Preavviso di accertamento non sia avvenuto, l’Ufficio provvede all’emissione del relativo Verbale di Violazione alle norme del Codice Della Strada, che verrà notificato al proprietario del veicolo tramite il servizio postale con raccomandata A.G. presso l’indirizzo risultante ai pubblici registri, oppure a mezzo posta elettronica certificata nel caso di notifica a persona giuridica, con aggravio delle spese di notifica.
Qualora il pagamento del Preavviso di accertamento sia stato effettuato oltre il termine di cinque giorni dalla data dell’avviso stesso e, di conseguenza, il Verbale di Violazione alle norme del Codice Della Strada sia già stato emesso, l'intestatario sarà tenuto a integrare la somma già pagata con il pagamento delle spese di notifica in esso quantificate;
Verificare sempre, prima di effettuare il pagamento, che l'Avviso si riferisca al proprio veicolo, controllando che la targa e la marca corrispondano. Si eviterà in tal modo di versare somme dovute da altri;
Qualora la dichiarazione di identificazione del conducente non venga presentata, o venga presentata incompleta, verrà ugualmente notificato il Verbale di Violazione alle norme del Codice della Strada con la prescrizione relativa alla presentazione di detta Dichiarazione, con addebito delle spese postali di notificazione dell’atto.
Per un eventuale ricorso è necessario attendere la notifica del Verbale.
Per usufruire della riduzione del 30% sull’importo della sanzione occorre effettuare il pagamento entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione a mezzo raccomandata A.G. al quale bisogna aggiungere le spese di notifica dell’atto.
Dal 6° al 60° giorno il pagamento dovrà essere effettuato per intero e dovrà ricomprendere anche le spese di notifica.
Anche il pagamento del “Verbale” di violazione, può essere effettuato mediante il servizio “PagoPA”.
ATTENZIONE:
- Il pagamento delle spese di notifica del verbale di violazione al C.d.S. deve sempre essere effettuato per intero in quanto su tale spesa non si applica la riduzione del 30%;
- Verificare sempre, prima di effettuare il pagamento, che il verbale si riferisca al proprio veicolo, controllando che la targa e la marca corrispondano. Si eviterà in tal modo di versare somme dovute da altri.
Qualora la violazione preveda la decurtazione di punti dalla patente, occorre effettuare l’identificazione del soggetto che ha commesso la violazione, attraverso la compilazione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell’atto, di una dichiarazione a cui dovrà essere allegata copia della patente di guida del trasgressore.
La mancata o tardiva compilazione della dichiarazione comporterà la notificazione a carico del proprietario del veicolo di un’ulteriore gravosa sanzione amministrativa pecuniaria.
PAGAMENTO IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO
Il pagamento di somme di importo inferiore a quello riportato sul verbale o effettuato oltre i termini di legge non estingue l'illecito.
Nel caso fosse stato versato un importo inferiore a quello riportato sul verbale o sia stato effettuato il pagamento oltre i termini di legge, è consentita l’integrazione (prima dall'avvio della procedura di riscossione esecutiva) della somma mancante il cui corretto importo, da versare a saldo, deve essere richiesto rivolgendosi al Comando Polizia Municipale – Ufficio Verbali.
Diversamente, la somma versata sarà trattenuta a titolo di acconto fino all’iscrizione a ruolo e si procederà al recupero dell’importo mancante mediante la procedura esecutiva prevista dagli art. 203/3 C. e 206 del C.d.S., con le maggiorazioni previste dall’art. 27 della Legge 689/81.
Cosa serve
Essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) o Carta identità elettronica (CIE).
Cosa si ottiene
Effettuando il pagamento entro i termini stabiliti dalla legge, il procedimento sanzionatorio viene chiuso e non si darà seguito all'iscrizione a ruolo del verbale di accertamento.
La riduzione del 30% sull’importo della sanzione.
La riduzione si applica a tutte le violazioni del Codice della strada escluse quelle che prevedono la sospensione della patente o la confisca del veicolo.
Tempi e scadenze
Il pagamento della contravvenzione avrà esito immediato.
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Comando di Polizia Municipale – Ufficio Verbali – Via del Porto Grande n. 56 - Siracusa
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