Con l’Art. 36 del D.P.R 396/2000, è possibile risolvere problematiche relative al proprio nome nel caso in cui il cittadino abbia un nome composto da più elementi. Tale possibilità non può essere adottata per le nascite avvenute dopo il 30/03/2001 (data di entrata in vigore del Regolamento di Stato civile).
Chi ha avuto attribuito alla nascita un nome composto da più elementi, separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici di stato civile e di anagrafe.
La variazione al nome non può riguardare l’introduzione di un nome diverso a quelli già indicati, ma riguarda soltanto la sequenza ordinale, secondo quanto risulta dall’atto di nascita.
L’interessato può chiedere che vengano eliminati tutti o in parte i nomi successivi al primo. Tale procedura è ammissibile una sola volta. Se successivamente si volesse ripristinare la sequenza originale dei nomi, sarà necessario attivare la procedura del Decreto Prefettizio per il cambio di nome.
In caso di dichiarazione motivata dalla sola volontà dell'interessato, non è possibile richiedere l'alterazione dell'ordine dei vari elementi del nome. Si potrà fare istanza per essere identificato con il solo primo nome, ma non solo con uno dei nomi successivi. Nel caso di scelta tra una pluralità di nomi si potrà anche scegliere di indicare, ad esempio, il primo ed il secondo nome, ma non il secondo ed il terzo. In questo caso, l’Ufficiale dello Stato Civile dovrà soddisfare la richiesta senza richiedere documentazione ulteriore.
Diverso è il caso in cui la dichiarazione sia motivata dall'uso protratto nel tempo del proprio nome. In questa ipotesi, si potrà richiedere di variare il numero e/o l'ordine dei vari elementi del nome, indicando, ad esempio, il solo secondo nome o, in caso di una pluralità di elementi, indicando gli stessi in un ordine diverso da quello originariamente risultante dall'atto di nascita.
Questa possibilità è prevista unicamente, nel caso in cui risulti assolutamente chiaro e comprovato che la "scelta del nome" rappresenti una circostanza ormai cristallizzata nel tempo e, sarà cura dell'interessato stesso, produrre documentazione idonea che attesti tale uso che l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà esaminare.