La legge 22 dicembre 2017, n. 219 tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può, attraverso la DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando anche un fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Le DAT devono essere redatte:
Le DAT in qualsiasi modo presentate vengono annotate in un apposito registro.