CONVIVENZE DI FATTO
I commi dal 36 al 65 dell’art. 1 della legge n. 76/2016 riguardano le convivenze di fatto e i contratti di convivenza. “Si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.” Le attività che riguardano l’Ufficio Anagrafe attengono alla registrazione delle convivenze di fatto e alla registrazione del contratto di convivenza.
CONTRATTI DI CONVIVENZA
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza di cui ai commi 50 e 51:
Comma 50: I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Comma51: Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Copia del contratto di convivenza dovrà essere trasmesso all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza da parte del notaio o dell’avvocato che ne avranno curato la registrazione, entro dieci giorni dalla stipula. L’Ufficiale d’Anagrafe apporterà le necessarie registrazioni sulla scheda individuale e di famiglia dei cittadini interessati al procedimento e garantirà la conservazione del contratto agli atti dell’ufficio. Cause di risoluzione del contratto possono essere: recesso unilaterale, morte di uno dei conviventi, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona.
Seguiranno gli accertamenti previsti dal Regolamento anagrafico (art. 19 D.P.R. 223/1989) finalizzati alla verifica dell’effettiva convivenza delle parti nell’immobile indicato.