Autorizzazione al trasporto internazionale di salme, ceneri o resti mortali mineralizzati in Italia

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Autorizzazione al trasporto funebre verso un Paese estero di feretro, ceneri o resti mortali di un cittadino straniero deceduto nel comune di Siracusa.

A chi è rivolto

L'interessato (coniuge/parenti del defunto) o loro incaricato (addetto all’impresa di Onoranze Funebri), deve presentare all’Ufficio Stato Civile la domanda di autorizzazione al trasporto verso il Paese di appartenenza del defunto (salma, ceneri o resti mortali mineralizzati).

Come fare

L’autorizzazione al trasporto funebre verso un Paese estero è regolata, oltre che dal Regolamento italiano di polizia mortuaria (dPR 285/1990), dalla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937.

  • In caso di Paese estero aderente alla Convenzione di Berlino: Presentare apposita istanza, corredata di n. 2 marche da bollo da € 16,00, e munita delle certificazioni sanitarie ai sensi degli articoli 30-32 dPR 285/1990 e, nel caso di morte a seguito di malattie infettive, degli articoli 18-25 dPR 285/1990;

  • In caso di Paese estero non aderente alla Convenzione di Berlino: Presentare apposita istanza, corredata di n. 2 marche da bollo da € 16,00, e munita di nulla osta al rimpatrio rilasciato dall’autorità consolare competente del Paese di appartenenza del defunto, e delle certificazioni sanitarie ai sensi degli articoli 30-32 dPR 285/1990 e, nel caso di morte a seguito di malattie infettive, degli articoli 18-25 dPR 285/1990.

 

Cosa serve

Presentazione di apposita istanza corredata da:

  • Paese estero aderente alla Convenzione di Berlino: - n. 2 marche da bollo da € 16,00; - certificazioni sanitarie ai sensi degli articoli 30-32 dPR 285/1990; nel caso di morte a seguito di malattie infettive, degli articoli 18-25 dPR 285/1990;
  • Paese estero non aderente alla Convenzione di Berlino: - n. 2 marche da bollo da € 16,00; - nulla osta al rimpatrio rilasciato dall’autorità consolare competente del Paese di appartenenza del defunto; - certificazioni sanitarie ai sensi degli articoli 30-32 dPR 285/1990, nel caso di morte a seguito di malattie infettive, degli articoli 18-25 dPR 285/1990.

Cosa si ottiene

Autorizzazione al trasporto funebre verso un Paese estero nelle seguenti modalità:

  • Paese estero aderente alla Convenzione di Berlino: rilascio di un passaporto mortuario in lingua italiana e francese;

  • Paese estero non aderente alla Convenzione di Berlino: rilascio dell’autorizzazione al trasporto ed all’estradizione, che dovrà essere legalizzato e tradotto nella lingua ufficiale del Paese di destinazione a cura degli interessati

 

Tempi e scadenze

Immediati.

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Servizio Stato Civile - Dichiarazione di Morte

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Uffici comunali di via San Sebastiano
Argomenti:

Costi

n. 2 marche da bollo € 16,00

Procedure collegate all'esito

Ufficio morti – Servizio Stato Civile, Via San Sebastiano n. 27, piano I

Orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al sabato ore 9 - 12.

Vincoli

D.P.R. n. 285/1990

Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937

Convenzione del Vaticano del 28 aprile 1938

Scambio di Note con la Svizzera del 14 maggio 1951

Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993, pr.8.1

Casi Particolari

Estradizione di ceneri e resti mortali mineralizzati in Italia

In conformità alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 1993 pr.8.1, in tali casi non si applica la Convenzione di Berlino. Occorrerà, dunque, presentare istanza (con n. 2 marche da bollo da € 16,00) corredata di nulla osta dell’autorità consolare straniera del Paese di destinazione.

Non occorre, invece, produrre le certificazioni sanitarie ai sensi degli articoli 18-25 e 30-32 dPR 285/1990.

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Ultimo aggiornamento: 30/12/2024, 10:51

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