Il cittadino straniero deve produrre il nulla osta al matrimonio di cui all’art. 116 del Codice Civile rilasciato dalle competenti autorità consolari in Italia. La firma del funzionario consolare che lo avrà rilasciato deve essere successivamente legalizzata presso la locale Prefettura, salvo la presenza di particolari convenzioni tra gli stati.
Il cittadino europeo dovrà invece presentare il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal comune di nascita,
ai sensi del regolamento europeo 2016/1191 e successive modifiche.