Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’Ufficiale dello Stato Civile, di assumere per tutta la durata dell’unione un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi.
La parte può dichiarare all’Ufficiale dello Stato Civile di voler anteporre o posporre al cognome comune il proprio, se diverso.
Tale scelta rimarrà all’interno dell’atto di costituzione dell’unione civile non avendone riflesso sul diritto inalienabile di ogni individuo.