In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell’ufficio che istruisce la pratica richiedere, nell’ambito della medesima, l’esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell’opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge.La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata anche all’ARPA, secondo quanto previsto al 7 della Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616.