In caso di matrimonio da contrarre con rito religioso, la comunicazione della scelta del regime patrimoniale andrà resa al ministro di culto officiante la cerimonia che la riporterà nell’atto di matrimonio da trasmettere all’Ufficiale dello Stato Civile del comune dove ha sede la chiesa di celebrazione.
In caso di matrimonio da contrarsi con rito civile la dichiarazione andrà resa all’Ufficiale dello Stato Civile avanti al quale il matrimonio viene celebrato.
In entrambi i casi in assenza di dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni, automaticamente si instaura il regime patrimoniale della “comunione dei beni”.
Gli sposi successivamente al matrimonio, con atto pubblico (presso un Notaio) possono, in qualsiasi tempo, stipulare convenzioni matrimoniali.