Chiedere l’accesso documentale alle pratiche edilizie

Istanze Edlizie: Chiedere l'accesso documentale alle pratiche edilizie

chiedere accesso documentale

Per tutelare i propri diritti, il cittadino può chiedere di visionare o estrarre una copia dei documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione, in qualunque forma essi siano realizzati (cartacea, fotocinematografica, elettromagnetica, ecc.). La forma della copia ottenibile dipende dalla trasferibilità dell’originale archiviato presso gli enti.

La Legge 07/08/1990, n. 241 garantisce questo diritto per favorire la partecipazione e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.

Se l’accesso agli atti rende necessaria una verifica sull’effettivo interesse del richiedente o sull’eventuale presenza di controinteressati, si parla di accesso formale. Se invece non esistono controinteressati si parla di accesso informale, e in questo caso è possibile chiedere verbalmente l’accesso presso l’ufficio competente che esaminerà la richiesta immediatamente e senza formalità (Decreto del Presidente della Repubblica 12/04/2006, n. 184, art. 5).

Il procedimento può essere differito, ad esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.

Approfondimenti:

Esclusioni dal diritto all’accesso: Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi previsti dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 24. Le singole Pubbliche Amministrazioni individuano le categorie di documenti prodotti o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso.

Costi di riproduzione: Oltre agli eventuali diritti di segreteria o istruttoria previsti, se si chiede una estrazione di copia è necessario pagare i relativi costi di riproduzione.

In assenza controinteressati è possibile chiedere verbalmente l’accesso ai documenti presso l’ufficio competente. Se invece sono presenti controinteressati occorre presentare una domanda formale utilizzando la specifica modulistica.

Iter

Il procedimento può essere sospeso per un massimo di 10 giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso, la Pubblica Amministrazione che ha ricevuto la domanda di accesso agli atti è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della stessa. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d’accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione decide in merito alla domanda.

Il procedimento può essere differito, per esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.

Se la domanda di accesso agli atti è incompleta, l’amministrazione, entro 10 giorni, dà comunicazione al richiedente e il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della domanda corretta.

L’accoglimento della domanda di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi e un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni per prendere visione dei documenti o estrarne copia.

Il responsabile dell’ufficio valuta se la domanda è ammissibile: se la risposta è positiva il cittadino può visionare e ottenere copia dei documenti. L’accesso può essere negato quando i dati e le informazioni contenute nell’atto riguardano la riservatezza o la vita privata delle persone oppure quando la motivazione non è ritenuta valida.

Durata massima del procedimento amministrativo

30 giorni

Pagamenti

Marca da bollo da €. 16,00

Diritti esame pratica €.50,00

Procura

L’istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal procuratore.

Moduli da compilare e documenti da allegare:

  1. Domanda di accesso alle pratiche edilizie (13)
  2. Copia del documento d’identità
  3. Documentazione comprovante il titolo dichiarato (Allegato Documentazione comprovante il titolo dichiarato, da  allegare se la domanda è effettuata dall’affittuario, professionista incaricato dal tribunale altro organo giudiziario, professionista, notaio rogante e altro titolo.)

Ultimo aggiornamento: 03/12/2024, 21:19

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