Chiedere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata
Istanze Edlizie: Chiedere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata
Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento che possa arrecare “pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”.
L’autorizzazione costituisce atto autonomo e preliminare al rilascio al permesso di costruire o agli altri titoli che legittimano l’intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146).
L’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento ordinario oppure un procedimento in forma semplificata a seconda dell’entità dell’intervento:
- il procedimento ordinario dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146
- il procedimento in forma semplificata dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 per gli interventi di lieve entità elencati nell’Allegato B del decreto stesso.
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Approfondimenti
A. Interventi di lieve entità per i quali si può ricorrere al procedimento in forma semplificata
Il procedimento in forma semplificata è valido solo per i seguenti interventi di lieve entità elencati nell’Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31:
- incrementi di volume non superiori al 10 % della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 m2, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario
- realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 136, com. 1, let. a, b e c limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
- interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui al punto 2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne
- interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui al punto 2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all’installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili
- interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti
- interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico
- installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 136, com. 1, let. a, b e c limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici
- installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli definiti dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 136, com. 1, let. b e c; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni.
- installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,50 m e diametro non superiore a 1,00 m, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 136, com. 1, let. a, b e c limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici
- installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione
- interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo
- interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione
- opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 136
- interventi di cui alla voce A.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, all. a da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 136, com. 1, let. b
- interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale
- realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 m2, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe
- realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 m2 o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 m2
- interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui al punto 14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali
- installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 % della superficie coperta preesistente
- impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne
- realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 136, com. 1, let. a, b e c limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici
- taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 136, com. 1, let. a e b, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista
- realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete
- posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 m2, e relative opere di recinzione o sistemazione
- occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell’anno solare
- verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale
- manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
- realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua
- manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a 10 m2
- realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività ittica con superficie non superiore a 30 m2
- interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore
- interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree
- interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura
- riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 m2, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti
- interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale
- posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei elencati dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 153, di dimensioni inferiori a 18 m2, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché’ l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate
- installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, 10 m e a 6,30 m
- installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli definiti dal Decreto legge 12/09/2014, n. 133, art. 6, com. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/11/2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 m se collocati su edifici esistenti, o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 m, o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l’altezza di 3 m se collocati su edifici esistenti e di 4 m se posati direttamente a terra
- interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi per adeguamento funzionale
- interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine
- interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni definiti dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 136, com. 1, let. a e b
- interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.
B. Validità ed efficiacia
- L’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace ed ha una validità di cinque anni dalla data di rilascio.
- Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.
C. Durata dell’intervento
Una volta decorsi cinque anni l’esecuzione dell’intervento deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo previsto dal quinquennio stesso (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146, com. 4).
D. Quando non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica
Non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 149):
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
- interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territori
- il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 142, com. 1, let. g, purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica (Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, art. 2, com. 1):
- gli interventi e le opere in aree vincolate elencati nel Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, all. A
- gli interventi elencati nel Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, art. 4.